Art. 13.
(Partecipazione dell'Istituto al costo dei film).

      1. L'istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, partecipa con una propria quota, pari al 45 per cento del costo, ai film finanziati attraverso i criteri standardizzati e selettivi di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.
      2. La quota di partecipazione dell'Istituto non può, in nessun caso, superare la somma di 5 milioni di euro per film.
      3. In relazione ai criteri di cui al comma 1, il comitato di gestione dell'Istituto, nella sua insindacabile e libera scelta delle opere e delle iniziative cinematografiche a cui partecipare, deve tenere conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

          a) criteri standardizzati:

              1) solidità economica del progetto;

              2) esperienza storica dell'impresa, anche in relazione all'andamento dei bilanci;

              3) andamento degli incassi nelle sale cinematografiche delle precedenti opere prodotte;

 

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              4) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in festival cinematografici nazionali e internazionali;

              5) progetto artistico e culturale, economico e commerciale;

          b) criteri selettivi:

              1) valore artistico e culturale;

              2) aspetto spettacolare e commerciale;

              3) diversificazione tra i vari generi;

              4) realizzazione di almeno dieci film di lungometraggio opere prime;

              5) curriculum degli autori;

              6) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in festival cinematografici nazionali e internazionali.

      4. In ogni caso, indipendentemente dai criteri utilizzati, non devono comunque essere presenti le cause ostative previste dall'articolo 2, comma 13, lettera g), relative ad opere e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.
      5. Il soggetto proponente ha facoltà di sottoporre un progetto al comitato di gestione dell'Istituto richiedendo l'utilizzazione di criteri standardizzati o di criteri selettivi. Esercitata l'opzione, lo stesso progetto può essere ripresentato solo a condizione che sia radicalmente modificato rispetto a quello originario.
      6. L'Istituto deve esprimersi, in relazione alle proposte ad esso sottoposte ai sensi del comma 5, entro e non oltre tre mesi dalla data di presentazione delle stesse.
      7. Il soggetto proponente ha diritto di essere udito dal comitato di gestione dell'Istituto in occasione delle riunioni finalizzate alla decisione di intervento dell'Istituto nel progetto.
      8. Il capitale sociale minimo delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica

 

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che propongono progetti all'Istituto deve essere almeno pari a 120.00 euro, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2327 del codice civile.

      9. In caso di coproduzioni con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, la partecipazione dell'Istituto può essere elevata al 50 per cento, con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.